C'è tempo fino al 30 giugno per la consegna

Dichiarazione Ici 2000: le novità

E' stata pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000 il modello per la dichiarazione Ici 2000 (da utilizzare per chi ha subìto, nel corso del 1999, variazioni del proprio patrimonio immobiliare).

In realtà, quest'anno, l'autonomia impositiva dei Comuni è destinata a combinare diversi guai per il contribuente. Infatti la legge stabilisce, e le istruzioni alla dichiarazione Ici "chiariscono", che la dichiarazione Ici può essere sostituita da una semplice comunicazione al Comune, se il Comune ha approvato un regolamento che stabilisca ciò. Ma come si fa a sapere se il Comune ha deciso per la comunicazione, anziché per la dichiarazione? Il contribuente è "senza rete": gli si dice che è suo compito informarsi. Dove? Non c'è risposta: dovrà sperare di rintracciare l'assessorato e l'ufficio giusto. E c'è chi ha pensato bene di complicargli la vita: per esempio il Comune di Roma, che ha adottato non uno, ma ben cinque tipi di comunicazione diversi, a seconda dell'immobile interessato. E' chiaro che la vita si fa complicata soprattutto per i contribuenti che possiedono più di un immobile in comuni diversi, per non parlare delle imprese che possiedono vasti patrimoni immobiliari. Il proliferare dei moduli impedisce infine sia la costituzione di una banca dati unica immobiliare del Paese sia l'attività di gestione informatica delle dichiarazioni, come ha recentemente dichiarato l'Assosoftware, la più rappresentativa associazione di produzione di programmi informatici per il Fisco.

Ricordiamo comunque che la dichiarazione Ici (o la comunicazione che la sostituisce) vanno presentate in questi casi:

  1. quando si è comprato, venduto, ricevuto in eredità un immobile nel corso del 1999;
  2. quando l'immobile posseduto era una prima casa ed è divenuto una seconda casa, o viceversa;
  3. quando l'immobile era un abitazione ed è divenuto un ufficio o un negozio o viceversa;
  4. quando un terreno è divenuto edificabile (e prima non lo era) o, al contrario, ha perso l'edificabilità;
  5. quando sull' area fabbricabile è stata ultimata la costruzione
  6. Quando un' area fabbricabile ha cambiato il proprio valore
  7. quando su un immobile si è acquistato o perduto un diritto che prevede il pagamento , l'esenzione dall'Ici o un diverso pagamento(per esempio uso nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi);
  8. quando l'immobile ha ricevuto una variazione della rendita catastale perché è stato ampliato in volumetria, ridotto, demolito.
  9. quando sull'immobile si è stipulato un contratto di leasing.
  10. quando l'immobile ha perso, o acquistato, il diritto all'esenzione dell'Ici
  11. quando un rustico agricolo è divenuto abitazione civile
  12. quando sull'immobile è stato costituito un diritto di abitazione e cioè è stato assegnato ad abitazione:

La dichiarazione non va invece presentata se è stato venduto o comprato un immobile escluso o esente dall'Ici o se è stata attribuita una diversa rendita catastale ma non a causa di mutamenti avvenuti nell'edificio ma per decisioni del Catasto o per rettifiche richieste dal contribuente.

I casi di esenzione previsti dalla legge sono, in sintesi:

a) gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, chioschi giornali, ponti, stazioni eccetera);

c) i fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

d) chiese, sagrestie eccetera;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina identificate dalla della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La dichiarazione Ici va presentata negli stessi tempi previsti per la dichiarazione dei redditi: ovverosia entro il 30 giugno 2000.

Le sanzioni previste, in caso di mancata presentazione, sono dal 100 al 200% dell'Ici dovuto (dal 50% al 100% in caso di denuncia infedele). I comuni hanno autonomia nel decretare, nei loro regolamenti, che tipo di sanzioni applicare all'interno del minimo e massimo di legge.

Omessa denuncia, denuncia tardiva Dal 100 al 200% dell’Ici dovuto (minimo 100 mila lire), a seconda del ritardo e del comportamento precedente del contribuente
Versamento omesso, insufficiente, tardivo Il 30% dell’importo
Denuncia infedele Dal 50 al 100% della maggiore imposta non versata